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Ricorso avverso la procedura per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (decreto n. 510)

In relazione al Concorso Straordinario risultano evidenti profili di illegittimità che escludono alcune categorie di docenti dalla partecipazione al Concorso.

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Possono aderire al ricorso al fine di poter conseguire la piena utilità dell'immissione in ruolo o in alcuni casi - in subordine - al fine dell'abilitazione, le seguenti categorie di docenti:

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A) i docenti che hanno maturato 3 anni di servizio svolte durante il periodo compreso tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020  presso Istituti scolastici “Paritari” e/o nei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale(c.d. IeFP), anche se in maniera “mista” (es. 1 anno su paritaria o IeFP e 2 anni su statale); si precisa che tali docenti sono ammessi al concorso ai fini del solo conseguimento dell’abilitazione, mentre il ricorso ha il fine di consentire loro di concorrere all’inserimento nella graduatoria di merito per ottenere anche l’immissione in ruolo;

 

B) i docenti precari che hanno maturato le tre annualità di servizio STATALI, in tutto o in parte, antecedentemente all’a.s. 2008/2009;

 

C) i docenti che maturano il terzo anno di servizio statale nel corrente anno scolastico 2019/2020, in virtù di contratto annuale stipulato, utile ad attestare una durata pari ad almeno 180 gg. o continuativa dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio; si precisa che tali docenti sono ammessi al concorso ma solo con riserva, con rischio, in caso di complicazioni, di eventuale depennamento; pertanto, in via cautelativa, il ricorso permane e mira a garantire la loro ammissione “a pieno titolo”, sulla base della dimostrazione ex ante (al momento della domanda) della durata contrattuale conforme all’art. 11, c. 14, Legge 124 – 3.5.1999 (180 gg. o continuativa dall’1 febbraio al termine dell’anno scolastico); l’obiettivo è di escludere una problematica valutazione ex post del servizio e garantire in ogni caso l’utile partecipazione di tale categoria ai fini dell’immissione in ruolo;

 

D) I docenti con tre annualità di servizio sul sostegno, nella scuola secondaria, non specializzati, che intendono partecipare al concorso su materia (per la classe di concorso), anche in assenza dell’anno specifico sulla classe d’insegnamento;

 

E) I docenti classe A066 (Trattamento testi/Informatica) CON 3 ANNI DI SERVIZIO: il MIUR continua erroneamente a non assimilare tali docenti alla categoria degli ITP – Insegnanti Tecnico Pratici per motivi formali legati alla non inclusione della A066 nella Tabella B del Dpr 19/16; come anticipato sopra, secondo le ultime indicazioni ministeriali tali docenti potrebbero (in ipotesi) partecipare al concorso facendo confluire il proprio servizio sulla classe A041 – Scienze e tecnologie informatiche,ma solo se anche in possesso del titolo di accesso alla medesima classe A041, che è la laurea, primariamente in “Informatica”; pertanto, i diplomati A066 non avendo anche il titolo di laurea richiesto per la A041 restano esclusi dal concorso; il ricorso mira, quindi, a far partecipare tali docenti sulla base dei propri titoli, con l’obiettivo di conseguire l’immissione in ruolo o, in subordine, almeno l’abilitazione;

 

F) DOCENTI CON 2 ANNI DI SERVIZIO: i docenti, laureati o diplomati, che possono dimostrare due anni di servizio conseguiti nell’arco temporale 2008/2020, quindi anche considerando l’a.s. in corso 2019/2020 e pure se trattasi di servizio “misto” (svolto in parte in scuola statale e in parte in scuola paritaria o IeFP); come sopra anticipato, tale categoria può ricorrere sulla base di un interpretazione “costituzionalmente orientata” che rende censurabile l’evidente discriminazione attuata nei confronti dei docenti di scuola secondaria con 2 anni di servizio rispetto ai docenti della scuola infanzia e primaria, che hanno potuto partecipare all’analogo Concorso Straordinario indetto con DDG MIUR del 7.11.2018 (pubbl. in Gazz. Uff. il 9.11.18) con soli 2 anni di servizio; la violazione è tanto più grave se si considera che i docenti di infanzia e primaria hanno partecipato al predetto concorso ai fini della diretta immissione in ruolo; pertanto, conformemente a fondamentali principi costituzionali, anche i docenti della scuola secondaria con due anni di servizio devono poter partecipare al concorso straordinario 2020 ai fini dell’immissione in ruolo o, in subordine, almeno al fine di conseguire l’abilitazione.

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G) I docenti precari che per raggiungere il requisito delle tre annualità di servizio devono computare un anno di servizio militare di leva;

 

H) I docenti precari che hanno maturato le tre annualità di servizio IN SCUOLE PARITARIE O EQUIPARATE, in tutto o in parte, antecedentemente all’a.s. 2008/2009;

 

I) I docenti con tre annualità di servizio, nella scuola secondaria statale o paritaria, svolte sul sostegno “senza titolo”;

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L) I docenti senza anno di servizio specifico;

 

M) I docenti idonei non vincitori al TFA sostegno IV ciclo, con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione

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N) I docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria maturato senza specializzazione

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Tempistiche e costi

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Aderire all'azione avrà un costo di € 150,00. Le domane di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 giugno.

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Compila il form sottostante e scopri se possiedi i requisiti per proporre l'azione

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