COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA
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Ottenere la cittadinanza italiana oltre che richiedere un lungo processo di integrazione dello straniero non è semplice. L'iter amministrativo richiede, infatti, non solo tempo ma anche un adeguata conoscenza della procedura legale da intraprendere.
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Noi ti offriamo l'adeguata assistenza al fine di non commettere alcun errore fin dal momento della presentazione della domanda on-line assicurandoci che la documentazione sia completa e in ordine, nonché legalizzata, apostillata e tradotta in conformità alle disposizioni di legge.
Tutto l'iter verrà seguito passo passo e là dove necessario sollecitiamo la pratica per ridurre quanto più possibile il tempo naturale di attesa della conclusione del procedimento amministrativo, evitando così che la domanda resti abbandonata e bloccata.
Ti forniamo l'assistenza e consulenza per l’intera durata del procedimento, e qualora necessario verrai rappresentato dinanzi a tutti gli organi competenti in caso di un eventuale preavviso di diniego della cittadinanza o a un diniego definitivo.
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I REQUISITI PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA
I cittadini stranieri possono acquistare la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.
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La cittadinanza può essere concessa per:
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MATRIMONIO (art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
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RESIDENZA (art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
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NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (art. 4 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO (ART. 5 L. 91/92)
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La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
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Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio:
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Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
(Termini ridotti alla metà in caso di figli nati o adottati dai coniugi)
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA (Art. 9 L. 91/92)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo dell’art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
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Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett. a):
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Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b):
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Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett. c):
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Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett. d):
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All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett. e):
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Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett. f)
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Il richiedente, ai fini della concessione della cittadinanza deve dimostrare disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché l’adempimento degli obblighi fiscali nonché la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
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I DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE ALLA RICHIESTA SONO
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Certificato di nascita tradotto in lingua italiana e legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana dello Stato del richiedente;
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Certificato penale del Paese d’origine e di eventuali paesi terzi dove il richiedente abbia risieduto. Il certificato ha validità sei mesi che decorrono dalla data di rilascio dello stesso salvo diverse indicazioni;
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Permesso di soggiorno se il richiedente è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è necessario presentare il certificato di soggiorno permanente (rilasciato dal Comune di residenza);
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Documento di identità o passaporto;
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Certificato storico di residenza;
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autocertificazione dello stato di famiglia attuale compilato e firmato;
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Ricevuta del pagamento del contributo che ha validità di un anno ed ammonta a € 250,00 (sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza);
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Marca da bollo da € 16,00;
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Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana di livello pari ad almeno B1, rilasciato da un istituto scolastico pubblico o parificato (non necessario per chi è in possesso di un permesso di soggiorno illimitato);
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Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni proprie o dei parenti di primo grado presenti sul proprio stato di famiglia (colf, badanti e collaboratori domestici devono, invece, presentare l’estratto conto Inps).
Data l’impossibilità per gli apolidi e i rifugiati di richiedere il certificato di nascita e il certificato penale nel Paese d’origine, possono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà che devono essere effettuate rispettivamente presso il Tribunale e il Comune di residenza.
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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE (art. 4 L. 91/92)
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In certi casi la cittadinanza italiana può essere concessa come “beneficio di legge” a chi dichiari di volerla acquistare e sia in possesso di determinati requisiti.
A norma dell’art. 4 L. 91/92 possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge:
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lo straniero o l’apolide il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, se:
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a) presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
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lo straniero nato in Italia da genitori stranieri che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari di voler acquistare la cittadinanza, con dichiarazione da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
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