COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA
Ottenere la cittadinanza italiana oltre che richiedere un lungo processo di integrazione dello straniero non è semplice. L'iter amministrativo richiede, infatti, non solo tempo ma anche un adeguata conoscenza della procedura legale da intraprendere.
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Tutto l'iter verrà seguito passo passo e là dove necessario sollecitiamo la pratica per ridurre quanto più possibile il tempo naturale di attesa della conclusione del procedimento amministrativo, evitando così che la domanda resti abbandonata e bloccata.
Ti forniamo l'assistenza e consulenza per l’intera durata del procedimento, e qualora necessario verrai rappresentato dinanzi a tutti gli organi competenti in caso di un eventuale preavviso di diniego della cittadinanza o a un diniego definitivo.
I REQUISITI PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA
I cittadini stranieri possono acquistare la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.
La cittadinanza può essere concessa per:
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MATRIMONIO (art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
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RESIDENZA (art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
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NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (art. 4 della legge 91 del 5 febbraio 1992)
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO (ART. 5 L. 91/92)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
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Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio:
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Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
(Termini ridotti alla metà in caso di figli nati o adottati dai coniugi)
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA (Art. 9 L. 91/92)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo dell’art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
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Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett. a):
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Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b):
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Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett. c):
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Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett. d):
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All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett. e):
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Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett. f)
Il richiedente, ai fini della concessione della cittadinanza deve dimostrare disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché l’adempimento degli obblighi fiscali nonché la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
I DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE ALLA RICHIESTA SONO
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Certificato di nascita tradotto in lingua italiana e legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana dello Stato del richiedente;
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Certificato penale del Paese d’origine e di eventuali paesi terzi dove il richiedente abbia risieduto. Il certificato ha validità sei mesi che decorrono dalla data di rilascio dello stesso salvo diverse indicazioni;
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Permesso di soggiorno se il richiedente è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è necessario presentare il certificato di soggiorno permanente (rilasciato dal Comune di residenza);
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Documento di identità o passaporto;
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Certificato storico di residenza;
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autocertificazione dello stato di famiglia attuale compilato e firmato;
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Ricevuta del pagamento del contributo che ha validità di un anno ed ammonta a € 250,00 (sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza);
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Marca da bollo da € 16,00;
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Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana di livello pari ad almeno B1, rilasciato da un istituto scolastico pubblico o parificato (non necessario per chi è in possesso di un permesso di soggiorno illimitato);
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Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni proprie o dei parenti di primo grado presenti sul proprio stato di famiglia (colf, badanti e collaboratori domestici devono, invece, presentare l’estratto conto Inps).
Data l’impossibilità per gli apolidi e i rifugiati di richiedere il certificato di nascita e il certificato penale nel Paese d’origine, possono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà che devono essere effettuate rispettivamente presso il Tribunale e il Comune di residenza.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE (art. 4 L. 91/92)
In certi casi la cittadinanza italiana può essere concessa come “beneficio di legge” a chi dichiari di volerla acquistare e sia in possesso di determinati requisiti.
A norma dell’art. 4 L. 91/92 possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge:
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lo straniero o l’apolide il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, se:
a) presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
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lo straniero nato in Italia da genitori stranieri che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari di voler acquistare la cittadinanza, con dichiarazione da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
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