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Immatricolazioni e trasferimenti anni successivi al primo per le facoltà a numero chiuso

Ogni anno, molti studenti quasi laureati o laureati in discipline affini vorrebbero potersi iscrivere a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Chimica, Farmacia, Biologia, Scienze biologiche, Biotecnologie della salute, Biotecnologie mediche e farmaceutiche, molecolare e industriale, Farmacia, Fisioterapia, Professioni sanitarie, Chimica e tecnologia farmaceutica, ecc. ma non riescono a farlo perché la normativa in vigore li obbliga a sostenere un test d’accesso nonostante loro siano avanti con gli studi o addirittura laureati ed abbiano le competenze per frequentare quel corso.

 

Tale esclusione all'immatricolazione agli anni successivi al primo è assolutamente illegittima.

 

In tema di trasferimenti in corsi di laurea e facoltà diversi va, infatti, ammessa l'equipollenza degli esami "affini" sostenuti in altro Corso di Laurea, rispetto a quelli previsti nell'ambito del Corso ad accesso programmato a cui il candidato ha interessate ad accedere, laddove abbia maturato un numero di crediti formativi sufficienti all'immatricolazione ad anno successivo al primo, sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili e senza che, in tale situazione, sia necessario affrontare il test, previsto in via esclusiva per il primo accesso agli studi universitari nel settore in questione.

 

principi interpretativi desumibili dalla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015

  1. il superamento del test, di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore. Coerentemente, pertanto, la citata normativa richiede che le prove di cui trattasi siano riferite al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico "continuum temporale" fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi;

  2. nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9 del d.m. del 16 marzo 2007 (recante la "Determinazione delle classi di laurea magistrale"), limitandosi, infatti, tali norme a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa università, ma anche ad un diverso corso di laurea, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente;

  3. solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;

 

I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi "spendibili" anche in quest'ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo.

 

Ove tali crediti sussistano - e siano sufficienti per l'immatricolazione in anni successivi al primo - non c'è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina e Chirurgia in una università straniera) senza reiterazione del test di primo accesso, all'unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l'Ateneo a cui venga presentata la domanda per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi.

Che requisiti bisogna avere per aderire al ricorso?

  • Iscrizione attiva in una facoltà a numero programmato dei settori scientifici disciplinari di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Chimica, Farmacia, Biologia, Scienze biologiche, Biotecnologie della salute, Biotecnologie mediche e farmaceutiche, molecolare e industriale, Chimica e tecnologia farmaceutica ecc…

  • Aver sostenuto esami nella facoltà di provenienza convalidabili nella facoltà cui si vuole accedere (Il numero di esami dipende dai regolamenti dei singoli Atene)

  • Presenza di posti disponibili o possibilità di iscriversi come RIPETENTI in caso di mancanza di posti disponibili

Tempistiche e costi

Aderire all'azione avrà un costo di € 500,00. In caso di rigetto dell'istanza si potrà decidere se proporre ricorso in Tribunale ad un costo di € 1.500,00 

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