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Concorso Banca d'Italia, illegittimità della selezione per anno di diploma e laurea

La Banca d’Italia ha pubblicato gli esiti della preselezione del bando di concorso destinato a laureati triennali e diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di:

 

  1. A. 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche;

  2. B. 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche;

  3. C. 20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche;

  4. D. 25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT1;

  5. E. 40 Vice assistenti (profilo amministrativo).

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la Banca d’Italia nella preselezione per titoli delle candidature per individuare 1.500 candidati da ammettere alla relativa prova scritta, ha provveduto alla formazione di graduatorie preliminari redatte sommando i punteggi che sono stati assegnati non solo a seconda del voto di laurea e diploma, ma anche in base all’anno di conseguimento.

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Punteggi assegnati per i possessori di laurea triennale, se conseguita:

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  • prima dell’8 aprile 2014   punti 0,50

  • dall’8 aprile 2014 al 7 aprile 2016   punti 2,50

  • dall’8 aprile 2016 al 7 aprile 2018   punti 4,50

  • successivamente al 7 aprile 2018   punti 6,50

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Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, se comseguito:

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  • prima dell’8 aprile 2013   punti 0,50

  • dall’8 aprile 2013 al 7 aprile 2015   punti 2,50

  • dall’8 aprile 2015 al 7 aprile 2017   punti 4,50

  • successivamente al 7 aprile 2017   punti 6,50

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Il requisito previsto nella preselezione per titoli del concorso che assegna un punteggio maggiore a quei candidati che hanno conseguito la laurea più recentemente, è illegittimo.

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Il TAR del Lazio ha piú volte affermato che "la applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la “minore anzianità di laurea”) disvela dunque una propria intrinseca irrazionalità dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli (in quanto “fuori corso”) rispetto ad altri che, sebbene più giovani, abbiano invece terminato gli studi prima di loro ma senz’altro “in corso”: il tutto con inevitabile violazione dei principi posti a presidio dell’art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l’intero sistema dei pubblici concorsi".

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Con il ricorso chiederemo che i nostri ricorrenti, a seguito della riformulazione della graduatoria senza il requisito illegittimo, siano reinseriti nella corretta posizione e, qualora rientrino in una posizione utile, siano immediatamente convocati alla prova scritta.

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Chi può aderire al ricorso colletivo 

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  • coloro che non hanno ottenuto il punteggio massimo (6,50) nella valutazione della loro anzianità di laurea o di diploma

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  • coloro che si distanziano dall’ultimo candidato in graduatoria per non più di 6 punti. Questo requisito varia in base al concorso per cui si partecipa (lettere A, B, C, D, E).

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Costo dell'azione legale: 200,00 euro

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Termine di adesione: 05 agosto 2020

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compila il form sottostante e verrai ricontattato

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